Come la prima casa non c'è nessuno

La cosiddetta “prima casa” deve necessariamente rientrare in alcuni ben precisi parametri ovvero:

casa di abitazione "non di lusso";

• deve essere ubicata nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla (entro 18 mesi dalla stipula) o dove svolge la propria attività lavorativa principale.

Chi ottiene un mutuo per l'acquisto dell’abitazione principale paga un'imposta agevolata con la possibilità di detrarre gli interessi passivi ovvero uno “sconto” dello 0,25% su un imponibile massimo di 4000 euro (la detrazione massima annua sarà pari al 19% di 4000 euro ovvero 760euro). L'Agenzia delle Entrate stabilisce che la detrazione è basata su interessi e oneri relativi alla quota del mutuo a copertura del prezzo di acquisto riportato nell'atto di compravendita (rogito). Quindi, se il mutuo è di 200.000 euro ma il costo di acquisto dichiarato è di 150.000, gli interessi passivi possono essere detratti solo su 150.000 euro. Anche la costruzione (o la ristrutturazione edilizia, se importante) della prima casa gode della detraibilità fiscale degli interessi (la base imponibile cambia e diventa di 2582,80 euro). Così la rinegoziazione, surrogazione e, nei limiti, la sostituzione del mutuo conservano il diritto di detraibilità. Altri costi iniziali possono essere detratti dall’IRPEF. Nella base imponibile (massimo 4000 euro) su cui è possibile detrarre il 19% si possono includere:

atto notarile di mutuo (solo per il primo anno);

spese di istruttoria bancaria (solo per il primo anno);

spese di perizia (solo per il primo anno);

• eventuale fattura di mediazione immobiliare non oltre i 1000 euro (solo per il primo anno):

oneri fiscali (imposta per iscrizione o cancellazione ipoteca);

quota interessi passivi (tutti gli anni).