Nessuna commissione in caso di estinzione anticipata
Secondo la direttiva europea 17/2014 (che dovrà essere recepita entro il 21 marzo 2016) nessuna commissione, indennità o oneri saranno dovuti in caso di estinzione anticipata del mutuo. In totale, il ddl recepisce otto direttive comunitarie compresa l'eleborazione di standard per la valutazione dei beni immobili ai fini della concessione del mutuo. Il monitoraggio sul mercato immobiliare sarà affidato all'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. L'articolo 12 del ddl introduce anche un «periodo di riflessione» di sette giorni durante i quali il consumatore potrà confrontare le offerte sul mercato prima di firmare il contratto, così pure ulteriori sette giorni di «riflessione antecedente alla conclusione del contratto».